Dal 28 giugno 2025 il D.Lgs. 82/2022, che recepisce l'European Accessibility Act, obbliga a rendere accessibili alcuni servizi digitali rivolti ai consumatori, tra cui l'e-commerce. Le microimprese che forniscono servizi, cioè quelle con meno di 10 persone e fatturato o totale di bilancio fino a 2 milioni di euro, sono esenti. Un sito vetrina che non fa concludere contratti online, di norma, non è obbligato.
- Data di partenza: 28 giugno 2025.
- Riguarda servizi precisi: e-commerce verso consumatori, banche, trasporti, telecomunicazioni, e-book.
- Microimpresa che fornisce servizi: esente dai requisiti di accessibilità.
- Sui prodotti l'esenzione non vale.
- Vigila l'AgID; sanzioni da 5.000 a 40.000 euro.
Le 4 domande per decidere
Rispondi in ordine. Appena una risposta ti porta a «non obbligato», puoi fermarti.
| Domanda | Se rispondi sì | Se rispondi no |
|---|---|---|
| 1. Il sito o l'app fa concludere un contratto online al cliente? (ordine, acquisto, prenotazione con pagamento, abbonamento) | Passa alla domanda 2 | Il sito non è un servizio di commercio elettronico: di norma non sei obbligato |
| 2. Chi compra sono consumatori? (privati, non imprese o professionisti) | Passa alla domanda 3 | Se vendi solo ad aziende non c'è un «contratto di consumo»: di norma non sei obbligato |
| 3. La tua impresa ha 10 o più persone, oppure supera i 2 milioni sia di fatturato sia di totale di bilancio? | Sei obbligato a rendere accessibile il servizio | Sei una microimpresa che fornisce servizi: esente |
| 4. Fabbrichi, importi o distribuisci i prodotti elencati dal decreto? (computer e sistemi operativi, terminali di pagamento self-service, smartphone e terminali per servizi di comunicazione, decoder e smart TV per servizi media, e-reader) | Per quei prodotti valgono obblighi anche per le microimprese | Nessun obbligo sui prodotti |
La domanda 1 viene dalla definizione del decreto: i servizi di commercio elettronico sono quelli forniti a distanza, tramite siti web e app, su richiesta individuale di un consumatore «al fine di concludere un contratto di consumo». Le altre categorie di servizi (banche, trasporto passeggeri, telecomunicazioni, accesso a servizi audiovisivi, e-book) riguardano raramente una piccola impresa.
Sei casi concreti
| Caso | Obbligato? | Perché |
|---|---|---|
| Falegname con 3 dipendenti, sito con foto dei lavori e modulo contatti | No | Il sito non fa concludere contratti: non è e-commerce |
| Pizzeria con 7 persone e fatturato sotto i 2 milioni che prende ordini e pagamenti online | No | È e-commerce, ma la pizzeria è una microimpresa |
| Negozio di abbigliamento con 14 dipendenti e shop online per privati | Sì | E-commerce verso consumatori, e non è una microimpresa |
| Grossista con 20 dipendenti che vende solo a negozi con partita IVA | Di norma no | Non conclude contratti con consumatori |
| Negozio di elettronica con 5 persone, vende e-reader in negozio e online | Sì, per i prodotti | Il sito è esente (microimpresa), ma come distributore deve verificare che gli e-reader venduti siano conformi |
| Agenzia con 12 persone che vende online pacchetti di corsi a privati | Sì | Contratto di consumo concluso online, sopra la soglia di microimpresa |
L'esenzione delle microimprese: cosa copre
L'articolo 3, comma 3, del D.Lgs. 82/2022 è breve: «le microimprese che forniscono servizi sono esentate» dai requisiti di accessibilità dei servizi. Lo conferma anche l'AgID nelle sue domande frequenti.
Cosa l'esenzione non copre:
- I prodotti. Una microimpresa che fabbrica, importa o distribuisce i prodotti elencati dal decreto deve rispettarne i requisiti. Ha però un alleggerimento: se invoca l'onere sproporzionato non deve documentare la valutazione, salvo richiesta del Ministero.
- La crescita. Se assumi o superi le soglie, smetti di essere una microimpresa e il servizio rientra negli obblighi.
Per le imprese più grandi esiste una via d'uscita parziale: i requisiti si applicano solo nella misura in cui non comportano una modifica sostanziale del servizio o un onere sproporzionato. Va valutata con i criteri dell'allegato al decreto, documentata, conservata per almeno cinque anni e comunicata all'autorità.
Cosa significa «accessibile» in pratica
I requisiti sono elencati nell'allegato I del decreto. Tradotti per un negozio online, i controlli di base sono questi:
- Tastiera: si deve poter navigare, aggiungere al carrello e pagare senza mouse.
- Contrasto e dimensioni: testi leggibili, che restano usabili quando si ingrandisce la pagina.
- Testi alternativi: le immagini dei prodotti hanno una descrizione utile per chi usa un lettore di schermo.
- Moduli: ogni campo ha un'etichetta chiara e gli errori sono spiegati a parole, non solo con un colore.
- Informazioni pubbliche: il fornitore del servizio deve spiegare come il servizio soddisfa i requisiti, in forma accessibile, e mantenere queste informazioni finché il servizio è attivo.
Se sul sito c'è anche un assistente virtuale, valgono regole diverse ma collegate: le trovi nella guida sugli obblighi di trasparenza per il chatbot del sito.
Gli overlay automatici bastano?
Molti plugin promettono di rendere il sito accessibile «con una riga di codice». Aggiungono un pulsante con opzioni come contrasto alto o testo più grande. Il problema è che lavorano sopra la pagina: non danno un'etichetta a un campo che non ce l'ha, non rendono raggiungibile con la tastiera un menu costruito male, non scrivono descrizioni sensate per le foto dei prodotti.
Un overlay può essere un aiuto in più, non la soluzione. L'adeguamento vero si fa sul tema, sui moduli e sui contenuti, e si verifica provando il sito con la tastiera e con un lettore di schermo.
Chi controlla e cosa si rischia
Per i servizi l'autorità di vigilanza è l'AgID. Secondo l'articolo 21 del decreto esamina i reclami degli utenti, verifica la conformità e, se trova problemi, chiede le correzioni entro un termine. Se il fornitore non si adegua, può arrivare a far oscurare il servizio non conforme.
| Violazione | Sanzione (art. 24) |
|---|---|
| Servizio non conforme ai requisiti (fuori dai casi di esenzione) | da 5.000 a 40.000 euro |
| Mancato adeguamento alle misure correttive richieste | da 2.500 a 30.000 euro |
| Mancata collaborazione con l'autorità | da 2.500 a 30.000 euro |
L'articolo 24 esclude espressamente dalle sanzioni i casi di esenzione delle microimprese che forniscono servizi. Per i contratti di servizi firmati prima del 28 giugno 2025 c'è un periodo transitorio: possono restare invariati fino alla scadenza, ma non oltre cinque anni da quella data.
Se sei esente: conviene farlo lo stesso?
Spesso sì, per motivi pratici più che legali:
- un sito usabile con la tastiera e ben leggibile serve anche a chi ha la vista stanca o naviga dal telefono con una mano;
- se l'impresa cresce oltre le soglie, ti trovi già pronto;
- molti interventi (testi alternativi, etichette dei moduli, contrasto) costano poco se fatti quando si rinnova il sito.
Per un approfondimento tecnico su standard e verifiche c'è la guida di EspertiWP sull'accessibilità del sito e European Accessibility Act. L'accessibilità è uno degli obblighi digitali delle piccole imprese nel 2026: nella guida trovi anche gli altri, con chi è esente.
Domande frequenti
Il sito vetrina di un artigiano deve essere accessibile?
Di norma no: un sito che presenta l'attività senza far concludere contratti online non rientra nei servizi elencati dal D.Lgs. 82/2022. Renderlo accessibile resta comunque una buona pratica.
Cos'è una microimpresa ai fini dell'esenzione?
Un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Ho un e-commerce ma sono una microimpresa: sono esente?
Sì, per il servizio: le microimprese che forniscono servizi sono esentate dai requisiti di accessibilità. L'esenzione non copre gli obblighi sui prodotti elencati dal decreto, se li fabbrichi, importi o distribuisci.
Un plugin di accessibilità mi mette in regola?
No. Un widget aggiunge comandi sopra la pagina ma non corregge la struttura, i moduli e i contenuti. Serve intervenire sul codice e sui testi del sito.
Chi controlla i siti delle imprese?
Per i servizi è l'AgID: esamina i reclami degli utenti, chiede le correzioni entro un termine e accerta le violazioni. Le sanzioni vanno da 5.000 a 40.000 euro.
Gli altri obblighi digitali, con le esenzioni
Accessibilità, PEC, POS, intelligenza artificiale: la mappa di cosa riguarda davvero una piccola impresa. Se invece vuoi far controllare il sito, EspertiWP fa verifiche e adeguamenti.
Apri la guida agli obblighiFonti: Normattiva, D.Lgs. 82/2022 · EUR-Lex, Direttiva (UE) 2019/882 · AgID, accessibilità · AgID, domande frequenti sull'accessibilità

